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ORDINANZA N.17 DEL 15/06/2010
IL SINDACO

·        Considerato che l'approssimarsi della stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;

·        Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati di sterpaglie ed arbusti, che possono considerarsi facile e/o strumento di propagazione del fuoco;

·        Ritenuta la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

·        Visto l'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1996, nr. 16, come modificato dalla l.r. 14/2006, il quale la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, l' espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;

·        Vista la legge 24/12/1992, nr. 225, Decreto Legislativo 31/03/1998, nr. 112, legge regionale 31/08/1998, nr' 14 in materia di protezione civile, che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell' ambito della pianificazione dell' emergenza comunale;

·        Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/08/2007, nr. 3606; Viste le leggi nazionali e regionali in materia;

·        Visti gli arti. 449 e 650 del Codice Penale;

 ORDINA

 ·        A  tutti i proprietari di terreni incolti o, se coltivati, fortemente inerbati, ricadenti nel territorio comunale, di provvedere a rimuovere le erbe secche, gli arbusti ed ogni altra possibile fonte di incendio dai terreni suindicati, entro gg. 10 (dieci) dalla data della presente Ordinanza..

                       - In particolare occorre:

·        provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;

·        realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiore a mt. IO lungo i confini con strade, edifici e sentieri

·        "Qualora fosse accertato cbe la mancata osservanza della presente da, parte del privato possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire in danno agli stessi”.

·        Gli inadempienti saranno responsabili dei danni a persone e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare per l'inosservanza della presente Ordinanza e saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi degli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

·        Il personale della Polizia Municipale e delle altre  Forze dell’Ordine , sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza..

 Dalla Residenza Municipale, lì

                                                            Il Sindaco

                                            ( Dott. Marchingiglio Vincenzo)

 Pubblicato il : martedì 15 giugno 2010