· Considerato che l'approssimarsi della stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;
· Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati di sterpaglie ed arbusti, che possono considerarsi facile e/o strumento di propagazione del fuoco;
· Ritenuta la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
· Visto l'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1996, nr. 16, come modificato dalla l.r. 14/2006, il quale la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, l' espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;
· Vista la legge 24/12/1992, nr. 225, Decreto Legislativo 31/03/1998, nr. 112, legge regionale 31/08/1998, nr' 14 in materia di protezione civile, che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell' ambito della pianificazione dell' emergenza comunale;
· Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/08/2007, nr. 3606; Viste le leggi nazionali e regionali in materia;
· Visti gli arti. 449 e 650 del Codice Penale;
- In particolare occorre:
· provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
· realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiore a mt. IO lungo i confini con strade, edifici e sentieri
· "Qualora fosse accertato cbe la mancata osservanza della presente da, parte del privato possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire in danno agli stessi”.
· Gli inadempienti saranno responsabili dei danni a persone e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare per l'inosservanza della presente Ordinanza e saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi degli artt. 449 e 650 del Codice Penale.
· Il personale della Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine , sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza..
( Dott. Marchingiglio Vincenzo)